Primo rilascio licenza di caccia

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Primo rilascio licenza di caccia

Messaggioda doppiettacal12 » 10 giu 2012, 17:08

X Magnus66,
Buongiorno a tutti, caro Magnus ti disturbo e approfitto della tua gentilezza
in quanto vorrei avere info in merito all'obbligo di
essere accompagnato durate il primo anno di rilascio della licenza di
caccia, anche se è un obbligo che non capisco a cosa serva visto che ho
sostenuto un esame in commissione e sono stato riconosciuto idoneo,(è
come se dopo aver conseguito la patente di guida dovessimo guidare
accompagnati ancora per un anno) da un cacciatore che abbia la detta licenza da non meno
di tre anni e che non gli sia mai stata sospesa o revocata, visto che
la legge obbliga il neo cacciatore ad essere accompagnato ma non
obbliga il cacciatore anziano ad accompagnare un neo cacciatore
lasciandolo libero di rifiutarsi di farlo, e a mio modo di vedere
legittimamente, mi potresti dire come fa ad andare a caccia un neo
cacciatore che non trova un cacciatore anziano che lo accompagna? E in caso vado da solo, cosa che farò visto che le tasse ecc., li ho pagate e allo stesso modo di un cacciatore anziano, a cosa vado in contro se mi dovessero fermare i guardia caccia? Vi è soltanto la sanzione di €50,00 o anche altro?

In oltre,cortesemente, ti chiedo info in merito al porto del fucile da caccia ad anima liscia
per uso venatorio in caso di attraversamento di una strada poderale o
interpoderale, che a quanto mi risulta,anche in oggetto di esame,
bisogna tenerlo,durante l'attraversamento di dette strade, scarico e
aperto e non vi è obbligo di riporlo in custodia/fodero e vista la
Legge 11 febbraio 1992, n.157 all'Art. 21 Divieti recita quanto
segue:

Comma 1 lettera f ) "SPARARE A DISTANZA INFERIORE A CENTOCINQUANTA
METRI CON USO DI FUCILE DA CACCIA CON CANNA AD ANIMA LISCIA, O DA
DISTANZA CORRISPONDENTE A MENO DI UNA VOLTA E MEZZA LA GITTATA MASSIMA
IN CASO DI USO DI ALTRE ARMI, IN DIREZIONE DI IMMOBILI,FABBRICATI E
STABILI ADIBITI AD ABITAZIONE O A POSTO DI LAVORO; DI VIE DI
COMUNICAZIONE FERROVIARIA E DI STRADE CARROZZABILI, ECCETTUATE (NON
INCLUSE NELLA NORMA) QUELLE QUELLE PODERALI ED INTERPODERALI; DI
FUNIVIE,FILOVIE ED ALTRI IMPIANTI DI TRASPORTO A SOSPENSIONE;DI STABBI,
STAZZI,RECINTI ED ALTRE AREE DELIMITATE DESTINATE A RICOVERO ED
ALL'ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME NEL PERIODO DI UTILIZZAZIONE AGRO-SILVO-
PASTORALE."

Comma 1 lettera g ) " IL TRASPORTO,ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI E
DELLE ALTRE ZONE OVE E' VIETATA L'ATTIVITA' VENATORIA,OVVERO A BORDO DI
VEICOLI DI QUALUNQUE GENERE E COMUNQUE NEI GIORNI NON CONSENTITI PER
L'ESERCIZIO VENATORIO DALLA PRESENTE LEGGE E DALLE DISPOSIZIONI
REGIONALI, DI ARMI DA SPARO PER USO VENATORIO CHE NON SIANO SCARICHE E
IN CUSTODIA."

Questo in quanto si sentono voci che gli addetti alla Vigilanza
emettono sansioni,del tipo esposizione d'arma o arma esposta, in caso di mancata riposizione dell'arma in fodero
attraversando strade poderali ed interpoderali.

Grazie tanto.
Federico

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