CALENDARIOVENATORIO
Annata 2012/2013
Vista la Legge 11 febbraio 1992n.157-Art.18 commi 1-1bis e 2 che stabilisce i termini (terza Domenica diSettembre- 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attivitàvenatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettiviperiodi di caccia;
Vista la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e s .m. i.;
Vista la L.R. n. 12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014(DCR n. 217 del 21.07.2009);
Visto il Programma venatorio regionale 2011/2012;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridel 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel RegolamentoRegionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto la Legge 4 giugno 2010,n.96 art.42(disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia allaComunità Europea-Legge Comunitaria 2009);
Vista la direttiva2009/147/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009;
Vista la Guida alla disciplina dellacaccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelliselvatici-Direttiva Uccelli Selvatici;
Visto ildocumento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE;
Visto l’art.18 comma 4° della L.157/92 e smi cheassegna alle Regioni il compito di emanare il Calendario Venatorio nel rispettodei periodi di caccia previsti;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;
CONSIDERATO che larichiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene lespecie
di caccia e iperiodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell’art. 18, mal’inserimento di un nuovo comma, l’1-bis, con il previsto richiamo al divietodell’esercizio venatorio per ogni singola specie:
“durante il ritorno alluogo di nidificazione” (art. 1 bis lett. a) e “durante il periodo dellanidificazione e le fasi dellariproduzione e della dipendenza degli uccelli” (art. 1 bis lett. b) nonmodificando quindi i periodi di caccia di cui al comma 1;
CONDIDERATO che i predetti periodi dicaccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, pereffetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della l. 157/1992 dall’art. 42della legge 96/2010,
non sonostati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuticonformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
La Regione regolamenta l’esercizio dell’attivitàvenatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art. 33 dellaL.R. n. 27/98. Il territorio della Regione Puglia èsottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalitàspecificate nel presente calendario venatorio.ART. 1
Stagione venatoria
L’apertura generale dellastagione venatoria è fissata al 16 settembre 2012 e termina il 30 gennaio 2013,per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso diautorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi,l’esercizio venatorio è consentito da domenica 7 ottobre 2012 fino a domenica06 gennaio 2013.
ART.2
Periodi,giorni e modi di caccia consentiti
Domenica 16 settembre 2012è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate dicaccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato edomenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.Nelperiodo 16 /9-15/12/2012 le giornate di caccia fisse sono il Mercoledì eDomenica e la terza è a scelta del cacciatore con esclusione del Martedì eVenerdì. In deroga a quanto soprariportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentitoesercitare l’attività venatoria, limitatamente alla specie tortora ecolombaccio, nei giorni 1 e 9 e alle specie tortora, colombaccio e quaglia nelgiorno 12 settembre.
I Sindaci dei Comuni diRocchetta S. Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escluderedall’attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del2007.
Nel periodo 3 novembre 2012– 30 gennaio 2013 è vietato cacciare i turdidi negli uliveti in forma dirastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori. Le botti in resina oplastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zonelacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggettiad alcuna autorizzazione.
ART.3
Attivitàvenatoria nelle ZPS - SIC
L'attivitàvenatoria nelle ZPS – SIC, insistenti sul territorio della Regione Puglia, èdisciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n.15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n.28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008". Aisensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei predetti RegolamentiRegionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terzadomenica di settembre al 30 dicembre 2012, secondo le modalità e terminiriportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2013 unicamentenelle giornate di mercoledì e domenica. ART.4
Speciedi selvaggina cacciabile
Ai finidell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvaticaappartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati: a) Speciecacciabile nei giorni 1, 9 e 12 settembre: tortora e colombaccio limitatamentealle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati,nelle macchie, all’esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo.La caccia alla tortora ed al colombaccio è consentita anche negli uliveti dafermo; b) Speciecacciabile nel giorno 12 settembre: quaglia, limitatamente alle stoppie eincolti; c) Specie cacciabile dal 16 settembre al 21ottobre: tortora; d) Specie cacciabile dal 16 settembre al07 novembre: quaglia; e) Specie cacciabili dal 16 settembreal 30 dicembre: merlo, coniglio selvatico, lepre comune; f) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31dicembre: allodola, con la previsione che nel mese di dicembre il prelievo potrà essereeffettuato unicamente da appostamento ; g) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 30gennaio: germano reale, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, moretta,frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione,moriglione, beccaccino; h) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 28novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporreall’approvazione della Regione; i) Specie cacciabile dal 03 novembre al 30gennaio: cinghiale; j) Specie cacciabili dal 16 settembre al 30gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio e volpe;k) Speciecacciabile dal 03 ottobre al 30 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello ecesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essereeffettuato unicamente da appostamento;l) Specie cacciabile dal 06 ottobre al 30gennaio: beccaccia;m) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 28novembre: starna;n) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 30 gennaio: fagiano Nelle Aziende Faunistico-Venatorie ilprelievo della specie fagiano è consentito, con l’utilizzo dei cani da cerca eda ferma, fino al 30 gennaio 2013 in base a specifici piani di prelievo, che dovrannoessere obbligatoriamente presentati, dall’Organo di gestione, alla Provinciaterritorialmente competente, ad inizio della stagione venatoria.Specietemporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola e pernicerossa.
ART. 5
Orario dicaccia
Lacaccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Lacaccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto(art. 33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla “beccaccia” è consentita dalleore 07,00(°) sino al tramonto. E’ tassativamente vietato abbattere tale specieprima delle ore 7,00 e dopo il tramonto.E’ vietato altresì la posta alla stessaspecie. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia,prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatoriall’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamentotemporaneo), sempre che l’arma sia scarica. Noncostituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di cacciaprima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risultascarica.
ART. 6
Mezzi dicaccia
I mezziconsentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 32 dellaL.R. n. 27/98.
ART. 7
Carniereconsentito
Inciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare dilicenza, del seguente numero massimo di capi : •Selvagginastanziale: n. 2 capi, di cui una solalepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capoannuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornatadi caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalle Province. Per ilfagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i quindicicapi a cacciatore; •Selvagginamigratoria: venti capi, di cui al massimodieci colombacci, dieci tra palmipedi, rallidi e trampolieri (di cui massimo cinquepavoncelle) dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Perqueste ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore) il carniere totaleannuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie allodola icinquanta capi annuali, per cacciatore.
ART . 8
Soccorso edetenzione di fauna selvatica in difficoltà
Chiunquerinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà oferiti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune oProvincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili,individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo inviodegli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà aisensi dell'art. 8 della L.R. 27/98.
ART . 9
AmbitiTerritoriali di Caccia
Aisensi della L.R. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004,gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nelvigente Piano faunistico venatorio regionale. L'attivitàvenatoria negli A.T.C. della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modiriportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.
ART. 10
Uso deicani da caccia - Addestramento e gare cinofile
E’consentito l’uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico,dalla terza domenica di settembre 2012 al 30 gennaio 2013. Mentre, l’uso deicani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 12 settembre 2012al 30 gennaio 2013. Per questi ultimi, nelle giornate 01–09/09/2012 èconsentito l’utilizzo unicamente per attività di riporto. Nelperiodo compreso tra il 02.01.2013 ed il 30.01.2013 l’uso del cane da seguita eda tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previonulla osta del l’ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, eautorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto delRegolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia inbattuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 03 novembre 2012 al 30 gennaio2013 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia.L’allenamentodei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedentel’apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzatiall’attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 18agosto al 10 settembre 2012, nei luoghi ove non vi sono colture in atto ocomunque colture danneggiabili. L’allenamento di cui al punto precedenteè vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto deiregolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l’abbattimentodi fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l’anno. In oltre, previoil nulla-osta dell’Organo di gestione e l’autorizzazione della Provinciacompetente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senzaabbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziendefaunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zonedemaniali e con la chiusura dell’annata venatoria anche negli ATC, eccetto imesi di aprile e maggio. Nelleprove cinofile senza l’abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potrannointegrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono eriveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo statonaturale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazionedell’Organo di gestione del territorio interessato e della Provinciaterritorialmente competente, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del PianoFaunistico Venatorio regionale. Leprove cinofile e gare tenute con l’abbattimento di fauna allevata in batteriadella specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle zone ditipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziendeagri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, èconsentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimentodi fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell’aziendastessa. I canida caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna intempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In derogaa quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 febbraio al 31 marzo2013, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento.

